Trasferimento delle #detrazioni fiscali in situazioni particolari

Il Sole 24Ore 16.11.2020 p. 21

Spesso ci si chiede qual è il destino della detrazione fiscale nelle varie situazioni particolari che si verificano negli anni in cui essa può essere fruita. In particolare, c’è un complesso di regole e interpretazioni (non sempre tra loro coerenti).

Il quadro delle casistiche è stato oggetto di uno studio del Consiglio nazionale del Notariato (n. 20/2020/T).

In alcuni casi è il legislatore stesso a stabilire cosa accade alla detrazione. Nel superbonus, ad esempio, è l’articolo 9 del Dm Requisiti 6 agosto (oltre alla circolare 24/E/2020) a stabilire che:

  • in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal cedente spetta, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica;
  • in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Queste regole sono analoghe a quelle che si applicano sia in caso di bonus ristrutturazione sia di ecobonus, con la precisazione che, nella prima ipotesi (cessione dell’immobile), l’eventuale quota di detrazione in capo al familiare convivente resta in capo al medesimo e non c’è trasferimento all’acquirente (circolare 19/E/2020).

 

 
 
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