#Sismabonus

Il Sole 24Ore 24.11.2020 p. 32

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 557/2020, ha chiarito che, per beneficiare del sismabonus, è «necessario che l’atto di acquisto sia stipulato entro il 31.12.2021». Nella risposta n. 558/2020, l’Agenzia ha poi precisato che il «sismabonus acquisti» dev’essere calcolato, nel limite massimo di spesa di € 96.000, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.

E’ stato chiarito che anche per il sismabonus del 110% è applicabile il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore. Di conseguenza, il limite di 96.000 euro per gli interventi antisismici effettuati sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio non è da considerarsi autonomo rispetto a quelli relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

 

 
 
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