#Superbonus, polizze valide ma serve la verifica

Il Sole 24Ore 8.01.2021 p. 26

Le modifiche al superbonus, contenute nella legge di Bilancio 2021(L. 178/2020), si sono in alcuni casi, sovrapposte ai contenuti della circ. 30/E dell’Agenzia delle Entrate, senza però creare nodi inestricabili.

Una delle novità più consistenti riguarda le assicurazioni: viene affermato in maniera finalmente esplicita che i professionisti, per rilasciare attestazioni e asseverazioni, non dovranno sottoscrivere una nuova polizza rispetto a quella già obbligatoria, nel rispetto delle seguenti avvertenze:

  • i contratti non devono prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  • devono indicare un massimale non inferiore a € 500.000, “da integrare a cura del professionista ove si renda necessario”;
  • devono garantire un’ultrattività (devono cioè coprire richieste di risarcimento successive alla scadenza del contratto), pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività (copertura per gli errori posti in essere prima della firma del contratto), pari anch’essa ad almeno 5 anni, a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa, nel caso in cui il contratto non rispetti questi requisiti, il professionista potrà optare per una polizza nuova, con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi e, comunque, non inferiore a € 500.000, senza interferenze con la propria polizza di responsabilità civile.

Si segnala, inoltre, la proroga al 2022 della detrazione, ripartibile in quattro anni anziché in cinque per le spese sostenute in quell’anno (farà fede la data del bonifico bancario). La proroga terminerà al 30.06.2022 per gli interventi sugli edifici unifamiliari mentre arriverà al 31.12.2022 per condomìni e al 30.06.2023 per gli Iacp.

Molto rilevante anche l’estensione del superbonus alla coibentazione del tetto e agli interventi per superare le barriere architettoniche.

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